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Il Decreto punta a razionalizzare i controlli sulle attività economiche e introduce il nuovo Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio “basso” per le imprese, inclusa la sicurezza sui luoghi di lavoro. Questo sistema prevede un bollino certificativo di “basso rischio”, che consente alle imprese di essere sottoposte a controlli con una frequenza non inferiore a un anno. Tuttavia, le violazioni riguardanti la sicurezza sul lavoro sono escluse dall’applicazione della nuova “Diffida” amministrativa prevista dal Decreto.
Il Ministro della Pubblica amministrazione, Urso, ha evidenziato che il Decreto segna un cambiamento verso un sistema di controlli più razionali ed efficaci, favorendo un approccio collaborativo tra la pubblica amministrazione e le imprese. Questo approccio mira a passare da una logica sanzionatoria alla prevenzione degli illeciti, basandosi su una fiducia reciproca che incentiva comportamenti virtuosi attraverso meccanismi premiali. La sicurezza sul lavoro viene menzionata in diverse occasioni nel Decreto, che stabilisce norme tecniche per definire il livello di rischio basso e per l’emissione di un Report certificativo.
L’articolo 3 del Decreto prevede che l’UNI elabori norme tecniche o prassi di riferimento per definire un livello di rischio basso, applicabile anche alla sicurezza sul lavoro. Queste prassi dovranno essere approvate con Decreti del Ministero delle imprese e del made in Italy, che stabiliranno gli elementi essenziali del Report certificativo, il periodo di validità, i casi di decadenza e altre norme procedurali.
Per certificare il rischio basso, l’articolo 3 stabilisce che l’impresa deve soddisfare parametri specifici, come il possesso di certificazioni di sistema di gestione rilasciate da organismi accreditati, certificazioni riconducibili ai principi ESG, esiti dei controlli precedenti, il settore economico e le caratteristiche dell’attività economica. Il Report certificativo del basso rischio viene rilasciato da organismi di certificazione accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento e inserito nel fascicolo informatico dell’impresa.
Una volta ottenuto, il Report certificativo richiede che l’organismo di certificazione esegua audit periodici per verificare la conformità. Se le condizioni di rischio basso non sono più rispettate, il Report viene immediatamente revocato e l’Organismo unico di accreditamento viene informato.
L’articolo 5 del Decreto stabilisce che, sebbene i controlli generali sulle attività economiche possano essere programmati con intervalli legati alla gravità del rischio, le violazioni relative alla sicurezza sul lavoro richiedono controlli immediati in casi specifici, come richieste dell’autorità giudiziaria, segnalazioni, casi previsti dall’UE, e controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Infine, l’articolo 6 introduce il concetto di “errore scusabile” per violazioni meno gravi e formali, consentendo l’emissione di una diffida per rimuovere l’illecito, ma esclude esplicitamente le violazioni riguardanti la sicurezza sul lavoro, la salute pubblica e la sicurezza. Se le prescrizioni della diffida non sono rispettate, il Report certificativo può essere revocato, mantenendo la sicurezza sul lavoro come ambito escluso da questo istituto.