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PIOMBO E DIISOCIANATI:
Aggiornamenti cruciali per la sicurezza

Il Decreto (UE) 2024/869 del Parlamento Europeo e del Consiglio datato 13 marzo introduce una serie di modifiche alle Direttive 98/24/CE e 2004/37/CE nell’ambito delle sostanze nocive ai lavoratori.


Inizialmente, viene apportata una revisione agli allegati I, III e III bis della direttiva 2004/37/CE in linea con quanto stabilito nell’allegato II della stessa direttiva. Similmente, vengono effettuati aggiustamenti all’allegato I della Direttiva 98/24/CE, con la cancellazione dei punti 1, 1.1, 1.2 e 1.3, oltre a modifiche alle definizioni di “agente mutageno” nell’articolo 2. Inoltre, vengono intraprese indagini nell’ambito dell’articolo 18.


Entro il 30 giugno 2024, la Commissione procederà con una valutazione degli impatti dell’esposizione a combinazioni di sostanze, al fine di elaborare direttive comuni per l’Unione Europea, da rendere pubbliche sul portale web dell’EU-OSHA. Successivamente:

  • Entro il 9 aprile 2026, la Commissione avvierà la valutazione scientifica degli interferenti endocrini che potrebbero minacciare la salute e la sicurezza dei lavoratori, con l’intenzione di decidere se includerli nel campo di applicazione della direttiva per migliorare la protezione dei lavoratori.
  • Entro il 9 aprile 2029, la Commissione valuterà i valori limite professionali per il piombo e i suoi composti inorganici, proponendo eventuali modifiche legislative.
  • Entro il 9 aprile 2026, la Commissione svilupperà linee guida dell’Unione Europea sulla sorveglianza sanitaria, inclusa la monitorazione biologica. Tali linee guida includeranno indicazioni sull’implementazione delle disposizioni riguardanti il livello di piombo nel sangue, considerando la lenta eliminazione del piombo dall’organismo e la protezione speciale delle lavoratrici in età fertile.

Per quanto riguarda il piombo e i suoi composti, si rende necessario l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale, insieme al corrispondente limite biologico, per riflettere gli avanzamenti scientifici e tecnici più recenti e migliorare la protezione dei lavoratori.


Queste modifiche riguardano sia il valore limite di esposizione professionale del piombo nell’allegato I della direttiva 98/24/CE, sia il valore limite biologico nell’allegato II della stessa direttiva.


La direttiva affronta anche la questione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al piombo e ai suoi composti inorganici, stabilendo criteri per l’effettuazione della sorveglianza nei casi di esposizione superiore ai limiti stabiliti.


Per quanto riguarda i diisocianati, il decreto modifica la direttiva 98/24/CE per includere osservazioni su tali agenti chimici pericolosi. Attualmente non esistono valori limite di esposizione professionale o di breve durata obbligatori per i diisocianati a livello dell’Unione, ma sono previste ulteriori disposizioni nel regolamento (CE) n. 1272/2008.


Con il Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione, i diisocianati sono stati inseriti nell’allegato XVII del Regolamento REACH, e a partire dal 24 agosto 2023, il loro utilizzo in miscele industriali e professionali è limitato a condizione che siano state completate con successo formazioni sull’uso sicuro.


I diisocianati sono riconosciuti come agenti chimici pericolosi che possono provocare sensibilizzazione della pelle e delle vie respiratorie, nonché altri effetti dannosi per la salute. Si stabiliscono quindi valori limite per ridurre il rischio di esposizione, tenendo conto delle vie di assorbimento e dei possibili effetti cutanei.


Infine, l’esposizione ai diisocianati non può essere definita sicura al di sotto di determinati livelli, pertanto si definiscono valori limite di esposizione professionale basati su un rapporto esposizione/rischio, con l’obiettivo di ridurre il rischio di danni alla salute.

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